Il Datore di Lavoro è tenuto, ai sensi degli articoli 17 e 27 del D.lgs. 81/08 alla valutazione di tutti i rischi, siano essi specifici della attività lavorativa, piuttosto che indotti dal contensto.
La valutazione del rischio da Agenti Biologici è già prevista dal Titolo X e la sua integrazione per la valutazione del Rischio di esposizione al nuovo Coronavirus si rende necessaria oggi in tutte le aziende in cui il rischio correlato con la propria attività sia diverso da quello della popolazione in generale, diventando quindi pressocchè obbligatoria per tutti.
Anche se i lavoratori dipendenti e quelli ad essi equiparati, per come definiti nel TUSL, NON sono esposti per motivi lavorativi ad un rischio contagio di tipo lavoro-correlato, come invece possibile in strutture sanitarie o farmaceutiche impegnate a fronteggiare l'epidemia, è comunque necessario dover procedere con un aggiornamento specifico del Documento di Valutazione dei Rischi ex art. 28 del D.Lgs. 81/08.
A valle della valutazione l'Informazione e la Formazione del personale sono la prima azione di prevenzione che l'azienda deve mettere in campo per garantire l'incolumità dei propri lavoratori.
Questo webinar, specifico per strutture non sanitarie, si prefigge l'obiettivo di formare i lavoratori in modo completo e aggiornato sulla tematica generale del Rischio Biologico con particolare riferimento al SARS-CoV-2.
L'accreditamento del corso erogato in modalità Webinar (ovvero con interazione diretta in videoconferenza con il docente) ai sensi dellìArt. 37 del TUS, e relativo Accordo Sato-Regioni sulla formazione dei lavoratori, lo rende idoneo per l'aggiornamento periodico della formazione dei lavoratori in Azienda.
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La piaga degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali è stata per lungo tempo attribuita prevalentemente alla scarsa sicurezza intrinseca degli impianti tecnologici, delle attrezzature e degli edifici.
È ormai noto, invece, che la concausa più significativa è riferibile ai comportamenti sbagliati da parte dei lavoratori.L’aspetto formativo riguardante i rischi a cui sono esposti i lavoratori è ribadito nell’art. 37 del D.Lgs 81/08.
Tale articolo prevede che il datore di lavoro assicuri che ciascun lavoratore riceva una formazione “sufficiente ed adeguata" in materia di salute e sicurezza.
I requisiti di “sufficienza” e “adeguatezza” della formazione sono stati oggetto di ampio dibattito e interpretazioni, ma è ormai chiaro che sono considerate tali le formazioni che rispettano le indicazioni degli Accordi Stato Regioni, che ne disciplinano la durata, i contenuti minimi, i periodi di aggiornamento e soprattutto le modalità di erogazione.
In completa aderenza alle disposizioni normative, oltre che in collaborazione con gli Enti bilaterali o paritetici competenti per comparto produttivo, la LA.IN. S.r.l. offre ai propri clienti i seguenti corsi di formazione:
Già il D.Lgs. 626 nel 1994 obbligava il Datore di Lavoro a fornire ai propri lavoratori una adeguata formazione sui principi di base della Prevenzione Incendi e del Primo Soccorso.
Nel tempo tale dovere in capo al DdL si è sempre più rafforzato e in base all’art. 43 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 81/08, è tenuto a designare uno o più lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, gestione delle emergenze e primo soccorso.
Tutti i lavoratori addetti alle squadre di emergenza devono ricevere una specifica formazione attraverso dei corsi specifici.
Laboratori Integrati S.r.l.
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