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XIII ATP DEL CLP: REGOLAMENTO 2018/1480

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Il 5 ottobre 2018 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Regolamento (UE) n. 2018/1480, ovvero il 13° ATP che modifica il Regolamento 1272/2008 (CLP) ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, il regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP) e che corregge il regolamento (UE) 2017/776.

Il punto 1) e il punto 2), lettera a), dell'allegato sono entrati in vigore obbligatoriamente dal 1 dicembre 2019.

A partire dal 1 maggio 2020 è stata disposta l’applicazione obbligatoria anche del punto 2), lettere b), c), d) ed e) dell'allegato.

In particolare, il XIII ATP va ad aggiornare l’allegato VI del CLP inserendo 16 nuove sostanze armonizzate e modificando la classificazione di 18 sostanze già incluse nello stesso allegato.

 

 

Tra le sostanze coinvolte si possono segnalare:

 

  • Permanganato di potassio (CAS 7722-64-7 EC 231-760-3): per il quale viene introdotta una classificazione come sospetto reprotossico (Repr. 2 – H361)
  • Pirocatecolo (CAS 120-80-9 EC 204-427-5): la classificazione della sostanza passa da nociva per ingestione e contatto dermale a tossico (Acute Tox. 3 – H301&H311); sono inoltre aggiunte le classificazioni come cancerogeno (Carc. 1B – H350), che porterà la sostanza ad essere considerata agente cancerogeno, e sospetto mutageno (Muta. 2 – H341)
  •  Acetaldeide (CAS 75-07-0 EC 200-836-8): la classificazione della sostanza passa da sospetto cancerogeno a cancerogeno (Carc. 1B – H350), con conseguente ricaduta all’interno degli agenti cancerogeni, e l’aggiunta della classificazione come sospetto mutageno (Muta. 2 – H341)
  • Anidride maleica (CAS 108-31-6 EC 203-571-6): per la quale, tra le varie modifiche, la classificazione come sensibilizzante cutaneo diventa di categoria 1A (Skin Sens, 1A H317) in combinazione con un limite specifico di classificazione (Skin Sens. 1 A; H317: C ≥ 0,001 %), sarà quindi necessario verificare la corretta classificazione, ed etichettatura, delle miscele in cui è contenuta
  •  Massa di reazione di 5-cloro-2- metil-2H-isotiazol-3-one e 2- metil-2H-isotiazol-3-one (3:1) (CAS 55965-84-9): per la quale viene previsto un passaggio da sensibilizzante di categoria 1B ad 1A e l’introduzione di un fattore M, sia acuto che cronico, pari a 100; anche in questo caso si raccomanda di verificare con attenzione la classificazione delle miscele contenenti la sostanza
  • Tetrametrina (CAS 7696-12-0 EC 231-711-6): sostanza di nuova introduzione a seguito del piano di revisione introdotto dal Regolamento BPR, per la quale sono previsti in particolare l’introduzione della classificazione come sospetto cancerogeno (Carc. 2 H351) e la presenza di un fattore M, sia acuto che cronico, pari a 100. Si consiglia quindi di verificare la corretta classificazione delle miscele
  •  Acido salicilico (CAS 69-72-7 EC 200-712-3): sostanza di nuova introduzione, per la quale è prevista in particolare la classificazione come sospetto reprotossico (Repr. 2 – H361d)
  • 2-metilisotiazol-3(2H)-one (MIT) (CAS 2682-20-4 EC 220-239-6): anche in questo caso si tratta di una sostanza di nuova introduzione, per la quale è prevista in particolare l’armonizzazione della classificazione come sensibilizzante cutaneo di categoria 1A (Skin Sens. 1A – H317), in combinazione con un limite specifico di classificazione (Skin Sens. 1 A; H317: C ≥ 0,0015 %); si raccomanda quindi di verificare correttamente la classificazione delle miscele in cui è contenuta.

 

Il XIII ATP è stato pubblicato ed è entrato in vigore, nonostante il XII ATP entrerà in vigore obbligatoriamente dal 17 ottobre 2020.

Il Regolamento (UE) 2019/521 allineerà i criteri del CLP con la 6a e la 7a edizione del GHS ONU.

Tuttavia il Regolamento prevede che “in deroga al secondo comma, le sostanze e le miscele possono, prima del 17 ottobre 2020, essere classificate, etichettate e imballate in conformità del presente regolamento”.

Il regolamento ha apportato delle modifiche agli allegati I, II, III, IV, V e VI del CLP, consistenti principalmente in:

·           introduzione nella Tabella 1.1 dei valori di soglia generici, i valori di soglia relativi alla tossicità specifica per organi bersaglio, esposizione singola, categoria 3 e alla tossicità in caso di aspirazione;

·           introduzione della classe di pericolo relativa agli esplosivi desensibilizzati;

·           modificati i criteri di classificazione dei gas infiammabili, con l’introduzione dei gas piroforici;

·           modificati i criteri di classificazione delle sostanze e miscele che, a contatto con l’acqua, sviluppano gas infiammabili;

·           la definizione di tossicità acuta;

·           le definizioni di diverse categorie di pericolo;

·           introduzione di nuove indicazioni di pericolo;

·           modifica di alcune indicazioni di pericolo e di alcuni consigli di prudenza;

·           l’eliminazione della indicazione di pericolo supplementare EUH001 (esplosivo allo stato secco).

 

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