Importatori di Articoli

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Prima verifica:

L'importatore extra UE di Articoli deve censire le singole sostanze presenti negli articoli e valutare se sono presenti nella Candidate LIST

(sostanze candidate all’autorizzazione: cancerogene/mutagene/tossiche per la riproduzione/PTB, vPvB..; al giungo 2014 sono 155 sostanze)

 

Seconda verifica:

 

L'importatore extra UE di Articoli può escludere l'esposizione degli esseri umani e dell'ambiente alle sostanze durante condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili dell'articolo, compreso il suo smaltimento?

Terza verifica:

La sostanza è già stata registrata in ECHA?

Quarta verifica:

valutare se sono verificati entrambi i seguenti casi:

Se si verificano contemporaneamente queste due situazioni = obbligo di notifica

La notifica si esegue on-line nel sito ECHA dopo accreditamento dell’azienda nel sistema informatizzato.

 

Riferimento giuridico

Articolo 7, paragrafo 2 (Regolamento REACH)

 N.B. sarebbe opportuno verificare se l’azienda straniera ha già nominato un rappresentante esclusivo per l’europa, nel qual caso è lui tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi REACH per la registrazione e il nostro importatore viene considerato “utilizzatore a valle”