Prima verifica:
L'importatore extra UE di Articoli deve censire le singole sostanze presenti negli articoli e valutare se sono presenti nella Candidate LIST
(sostanze candidate all’autorizzazione: cancerogene/mutagene/tossiche per la riproduzione/PTB, vPvB..; al giungo 2014 sono 155 sostanze)
Seconda verifica:
L'importatore extra UE di Articoli può escludere l'esposizione degli esseri umani e dell'ambiente alle sostanze durante condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili dell'articolo, compreso il suo smaltimento?
Terza verifica:
La sostanza è già stata registrata in ECHA?
Quarta verifica:
valutare se sono verificati entrambi i seguenti casi:
Se si verificano contemporaneamente queste due situazioni = obbligo di notifica
La notifica si esegue on-line nel sito ECHA dopo accreditamento dell’azienda nel sistema informatizzato.
Riferimento giuridico
Articolo 7, paragrafo 2 (Regolamento REACH)
N.B. sarebbe opportuno verificare se l’azienda straniera ha già nominato un rappresentante esclusivo per l’europa, nel qual caso è lui tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi REACH per la registrazione e il nostro importatore viene considerato “utilizzatore a valle”