Costi della Sicurezza

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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 26, comma 5 del D.Lgs. 81/2008, così come integrato e modificato dal D.Lgs. 106/2009, “Nei singoli contratti di appalto e di somministrazione ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell’articolo 1418 del codice civile, i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni.”   

A conferma di quanto precedentemente già stabilito dalla Autorità per gli Appalti Pubblici nella Determinazione n° 5/2008, è dunque evidenziato con chiarezza che nei contratti di Appalto, Servizio e Fornitura non devono essere riportati i generici costi per la gestione della sicurezza, propri di ciascuna attività lavorativa, che rimangono in capo al Datore di Lavoro e non possono di certo essere trasferiti all’Imprenditore Committente, bensì i soli costi per la gestione dei rischi da interferenza.

 

Per tali costi in fase di affidamento appalto non è possibile ammettere sconti o ribassi.