V.R.A. - Valutazione Rischio Esposizione Amianto

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L’amianto (o asbesto) è una sostanza chimica fibrosa che grazie alle sue proprietà di isolamento termico, acustico ed antincendio è stata utilizzata fino agli inizi degli anni novanta per realizzare diverse strutture.

Le caratteristiche di pericolosità dell’amianto sono legate proprio alla struttura della sostanza in fibre, che deteriorandosi si disperdono nell’aria e possono provocare, se inalate, alterazioni a livello dell’apparato respiratorio e polmonare anche gravi ed a distanza di molto tempo dall’esposizione.
Una volta riconosciute le sue caratteristiche di pericolosità si è provveduto, con la legge 257 del 27 marzo 1992, a vietarne l’utilizzo, l’importazione e la commercializzazione. 
Le tre principali patologie connesse all’esposizione all’amianto sono malattie dell’apparato respiratorio e le forme tumorali per cui è stata accertata la connessione con la sostanza sono: 
asbestosi
carcinoma polmonare 
mesotelioma
L’esposizione all’amianto è un concreto fattore di rischio che colpisce principalmente gli operai che si sono occupati della produzione di materiali con amianto in contesti industriali e l’insorgenza di queste malattie e la criticità è rappresentata dal fatto che non è necessario un lungo contatto con la sostanza. 
La Valutazione del Rischio di Esposizione ad AMIANTO è prevista dal Titolo IX, Capo III “Protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto” del Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i, che prescrive le misure per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti a tale rischio ed è definita nell’art 249 del D.Lgs 81/08 in cui viene esplicitamente ricordato l’obbligo del datore di lavoro di effettuare la valutazione dei rischi.
A tal fine il datore di lavoro ha l’obbligo, nell’impossibilità di procedere all’eliminazione del materiale pericoloso, di informare i lavoratori rispetto alla presenza del pericolo, di far effettuare una certificazione dello stato di integrità dell’amianto e di procedere comunque a monitoraggi ambientali e biologici per valutare la presenza di fibre di amianto nell’aria e nell’organismo dei lavoratori.
Una volta definito il grado di integrità e la relazione tra gli indici misurati ed i corrispondenti valori limite soglia, il datore di lavoro, in, elabora un opportuno piano di campionamento e di sorveglianza sanitaria, per monitorare nel tempo i livelli di amianto presenti. 
I risultati periodici dei campionamenti devono essere quindi riportati nel Documento di Valutazione dei Rischi, e se si registra un incremento significativo e costante dei livelli nel tempo, segnalati alla ASL di competenza, anche se si resta al di sotto dei valori limite soglia.

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