V.R.B. - Valutazione Rischio Biologico

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La definizione di agente biologico da art 267 comma a) del D.Lgs 81/08 classifica come agente biologico qualsiasi microorganismo, anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni”.

All’interno di questa definizione ricadono quindi tuti gli organismi, cellulari o meno (comma b) in grado di riprodursi o di trasferire materiale genetico; si parla dunque di batteri, virus, funghi, e relative tossine; entità biologiche ubiquitariamente diffuse in qualsiasi ambiente lavorativo e non.
Le modalità con cui avviene l’esposizione occupazionale ad agenti biologici sono diverse a seconda della mansione svolta, delle caratteristiche del contesto di lavoro e dei fattori implicati, per questo la valutazione del rischio biologico tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell’agente biologico e dei scenari lavorativi, in particolare:
della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana quale risultante dell’allegato XLVI            del D.Lgs 81/08 o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui                    all’art. 268, commi 1 e 2;
delle informazioni sulle malattie che possono essere contratte;
dei potenziali effetti allergici e tossici;
della conoscenza di una patologia della quale è effetto un lavoratore
        che è da porre in correlazione diretta all’attività lavorativa svolta;
delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall’autorità sanitaria
        competente che possono influire sul rischio;
del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati

Si individuano preliminarmente due tipologie di rischio biologico:
rischio biologico generico, potenzialmente presente su tutti gli ambienti
        di lavoro;
rischio biologico specifico, proprio della mansione svolta e classificato in:
            a. rischio biologico deliberato: si presuppone nel caso in cui una
                determinata attività prevede l’uso deliberato e/o intenzionale,
                di agenti biologici
            b. rischio biologico potenziale: derivante da un’esposizione non
                intenzionale, bensì potenziale ed accidentale ad agenti biologici

Le aziende a rischio biologico sono: 
•      quelle che utilizzano per le proprie attività organismi biologici, per esempio 
        i laboratori di ricerca biotecnologica, le aziende farmaceutiche, le aziende
        agroalimentari o quelle che lavorano nel campo del trattamento dei rifiuti; 
•      quelle invece che non fanno uso di agenti biologici ma che potenzialmente
        potrebbero comunque entrare in contatto con qualcuno di essi (ospedali,
        aziende zootecniche, alimentari, e tutte quelle attività in generale in cui vi
        sia contatto interpersonale con un significativo numero di individui).;
i luoghi pubblici, i supermercati, piuttosto che gli aeroporti o i luoghi con
        grande affluenza di persone, sono sempre da considerarsi potenzialmente a
        rischio biologico, e quindi da sottoporre ad adeguata prevenzione e
        sorveglianza.
Per le aziende a rischio biologico è obbligatoria la sorveglianza sanitaria, che comprenda l’effettuazione di monitoraggi biologici periodici, definiti dal Medico Competente e dal Datore di Lavoro, sulla base degli scenari di esposizione specifici, i cui risultati devono essere comunicati al lavoratore esposto. 
La valutazione del rischio viene effettuata al fine di determinare se è necessario provvedere ad un’ulteriore riduzione del rischio e considera l’applicazione delle misure di protezione (quindi l’eventuale uso di dispositivi di protezione individuali e collettivi) ed eseguita sulla base delle indicazioni presenti nella norma BS 18004:2008, la quale identifica tre possibili livelli di valutazione del rischio.

Rischio molto basso

Accettabile

Rischio basso

Il rischio dovrebbe essere ridotto per quanto sia possibile dal punto di vista dei costi-benefici

Rischio medio

Rischio alto

Rischio molto alto

Non accettabile


La valutazione di rischio effettuata dai Professionisti LA.IN. consente di determinare la necessità e la priorità di implementare ulteriori misure di sicurezza.
Un aspetto fondamentale di tale lavoro è l’attenzione alla formazione del personale potenzialmente esposto, che deve essere messo sempre a conoscenza sia delle potenziali sorgenti di infezioni (dirette o veicolate che siano) che dei possibili rischi da esposizione.
 
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