La definizione di agente biologico da art 267 comma a) del D.Lgs 81/08 classifica come agente biologico “qualsiasi microorganismo, anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni”.
Rischio molto basso |
Accettabile |
Rischio basso |
Il rischio dovrebbe essere ridotto per quanto sia possibile dal punto di vista dei costi-benefici |
Rischio medio |
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Rischio alto |
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Rischio molto alto |
Non accettabile |