Come definito all’art. 2 del D.Lgs.81/08, la sorveglianza sanitaria è “l’insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa”
Il protocollo sanitario va considerato parte integrante dello stesso documento di valutazione dei rischi
La tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori viene effettuata attraverso:
• La valutazione della compatibilità tra condizioni di salute e compiti
lavorativi.
• L’individuazione degli stati di ipersuscettibilità individuale ai rischi
lavorativi.
• La verifica dell’efficacia delle misure di prevenzione dei rischi
attuate in azienda.
Per ogni lavoratore viene istituita e periodicamente aggiornata una cartella sanitaria dove sono riportate le sue condizioni psicofisiche, i risultati degli accertamenti eseguiti e il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
La sorveglianza sanitaria comprende:
Accertamenti medici preventivi
Eseguito prima o dopo l’assunzione e prima di adibire il lavoratore alla mansione
Scopo degli accertamenti medici preventivi è:
• Constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è
destinato, al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica.
• Verificare la compatibilità della mansione affidata, con specifiche
condizioni di salute del soggetto in indagine.
Accertamenti medici periodici
Eseguiti con periodicità stabilita per legge in funzione della mansione specifica (di norma annualmente).
• Scopo degli accertamenti medici periodici è:
• Controllare nel tempo lo stato di salute dei lavoratori.
• Controllare l’insorgenza di eventuali modificazioni precoci dello stato di
salute causati dall’esposizione a fattori specifici di rischio professionale.
• Esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
• Verificare l’efficienza delle misure di prevenzione e protezione dei rischi.
Accertamenti medici eseguiti su richiesta del lavoratore
Eseguiti su richiesta dal lavoratore, qualora il Medico Competente li ritenga correlati ai rischi professionali o alle condizioni di salute del lavoratore suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta.
Scopo degli accertamenti richiesti:
Scopo degli accertamenti medici alla cessazione del rapporto di lavoro è:
Scopo degli accertamenti medici in occasione del cambio della mansione è:
La sorveglianza sanitaria è finalizzata (D.Lgs. 81/2008, art 41, comma 6) all’espressione dei giudizi di idoneità alla mansione specifica che vanno obbligatoriamente comunicati per iscritto al Datore di Lavoro e in copia al lavoratore stesso.
Il lavoratore è obbligato a sottoporsi agli accertamenti previsti se, in base al Documento di Valutazione dei Rischi (D.Lgs. del 9 aprile 2008 n. 81, art 17 e 28), risulta esposto ai fattori di rischio per i quali le norme di legge impongono la sorveglianza sanitaria; contemporaneamente il datore di lavoro è obbligato a far sottoporre i lavoratori a visita medica (D.Lgs. 81/2008, artt 18 e 20).
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