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VDT - Valutazione Rischio da Videoterminali

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La normativa che tutela la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro stabilisce anche delle regole che riguardano l’uso delle attrezzature con videoterminali (VDT).

In virtù di questa regolamentazione, tutti i lavoratori che utilizzano un videoterminale sono soggetti al rispetto delle norme in essa contenute
Volendo specificare cosa si intende per videoterminale, l’art. 173 del decreto in oggetto afferma che si tratta di uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato.

 

Lo stesso articolo definisce lavoratore, colui che all’interno dell’azienda utilizza un’attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per 20 ore settimanali senza contare le interruzioni e le pause giornaliere.
In merito alla disciplina che regola l’uso di queste attrezzature, il datore di lavoro deve compiere un’analisi dei posti di lavoro nello stesso tempo in cui esegue la valutazione dei rischi, per rilevare:
•    i rischi per la vista e per gli occhi;
•    i problemi legati alla postura e all’affaticamento fisico o mentale;
•    le condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.

Il lavoro al videoterminale infatti può comportare un pericolo per la salute in relazione alle caratteristiche del posto di lavoro e dell’ambiente, alla durata dell’esposizione, alle caratteristiche del lavoro
Effetti sulla salute sono dimostrabili per quanto concerne i disturbi all’apparato visivo dovuti essenzialmente ad un’elevata sollecitazione e all’affaticamento degli occhi, dolori al collo e alle articolazioni imputabili alle posture non corrette tenute dorante l’attività o derivanti dalla postazione di lavoro non ergonomica, stress psicofisico dovuto all’utilizzo di software non adeguati o a un eccessivo carico di lavoro.
L’intera normativa di riferimento è attualmente il Titolo VII del D.Lgs 81/08 e nella valutazione dei rischi  riguardo i videoterminali è previsto il rispetto di tutte le norme contenute in tale decreto tenendo conto delle misure generale di tutela e delle norme specifiche nel campo dell’analisi dei posti di lavoro
Il D.Lgs. 81/08 sottolinea la necessità di salvaguardare gli operatori dallo stato di affaticamento fisico e mentale connesso all’uso del VDT, riconoscendo quindi che tutti i fattori caratterizzanti questa attività lavorativa possono interagire nel determinare l’insorgenza di disagio nell’operatore sia a livello fisico che psichico.
Emerge quindi l’importanza di evidenziare tutte le possibili fonti, vale a dire:
•    le attrezzature (schermo, tastiera, sedile) non devono essere fonte

     di rischio per i lavoratori
•    il posto di lavoro deve essere ben dimensionato e allestito
•    l’illuminazione generale e specifica deve garantire un illuminamento

     sufficiente e un contrasto appropriato tra lo schermo e l’ambiente circostante
•    il rumore emesso dalle attrezzature presenti sul posto di lavoro non deve

     perturbare l’attenzione e la comunicazione verbale
•    le condizioni microclimatiche non devono essere causa di discomfort per i

     lavoratori
•    il software deve essere adeguato alle mansioni da svolgere

Le valutazioni degli ambienti di lavoro vengono effettuate secondo i principi e/o le metodiche (ove applicabili) a cui fanno riferimento, ove non espressamente abrogati dal T.U.S.:
•    il D.M. 02.10.2000 e la norma UNI EN ISO 9241/99 (circa la valutazione dei

     requisiti ergonomici per il lavoro di ufficio con videoterminali);
•    il decreto legislativo n° 195 circa la valutazione del rumore;
•    La norma ISO 7726 (circa la valutazione del microclima);
•    La norma DIN 5035 (circa la misurazione della luminosità)
•    Raccomandazione del Consiglio Europeo, del 12 luglio 1999, relativa alla

     limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da

     0 Hz a 300 GHz
•    D.P.C.M. 23/04/1992 fissante i limiti massimi di esposizione ai campi elettrico

     e magnetico generati alla frequenza industriale nominale (50 Hz)
•    D.P.C.M. 08.07.2003 relativo alla fissazione dei limiti di esposizione, dei

     valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della

     popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici

     generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz
•    D.P.C.M. 08.07.2003 relativo alla fissazione dei limiti di esposizione, dei

     valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della

     popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza

     di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti
•    D.Lgs. n° 257 del 19/11/2007 relativo alle prescrizioni minime di sicurezza e

     di salute dei lavoratori da esposizione a campi elettromagnetici.
Le misurazioni (se non indicato diversamente) sono effettuate direttamente sulla postazione di lavoro per una durata congrua ai fini della rappresentatività dei valori ottenuti.

Professionisti LA.IN. sono in grado di fornire il documento di valutazione dei rischi legati all’ergonomia delle postazioni di lavoro a videoterminale, conformemente ai criteri stabiliti dal Titolo VII del D.Lgs. 81/08
L’intervento interessa tutti i locali adibiti ad uso lavorativo e le relative postazioni di lavoro a videoterminali e saranno forniti dei giudizi complessivi in relazione al grado di rispondenza dei singoli aspetti igienici, ergonomici e di sicurezza esaminati per l’ufficio e per la singola postazione rispetto ai criteri indicati nelle liste di riscontro.

 

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