La Direttiva IPPC impone il rilascio di un'autorizzazione per tutte le attività industriali e agricole che presentano un notevole potenziale inquinante. Questa autorizzazione può essere concessa solo se vengono rispettate alcune condizioni ambientali, per far sì che le imprese stesse si facciano carico della prevenzione e della riduzione dell'inquinamento che possono causare.
La prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento riguardano le attività industriali e agricole ad alto potenziale inquinante, nuove o esistenti, definite nell'allegato I della direttiva (attività energetiche, produzione e trasformazione dei metalli, industria dei prodotti minerali, industria chimica, gestione dei rifiuti, allevamento di animali).
Le condizioni ambientali da rispettare
Per ottenere l'autorizzazione un impianto industriale o agricolo deve rispettare alcuni obblighi fondamentali, riguardanti in particolare i seguenti elementi:
La decisione relativa all'autorizzazione fissa, del resto, alcuni requisiti concreti, in particolare:
Per coordinare il processo di autorizzazione istituito dalla direttiva con il sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra, le autorizzazioni rilasciate a norma della direttiva non devono prevedere valori limite per l'emissione dei gas serra se tali emissioni rientrano già nel sistema di scambio delle quote di emissione, a condizione che non vi siano problemi di inquinamento a livello locale. Le autorità competenti avranno inoltre la possibilità di non imporre misure di efficienza energetica alle unità di combustione.
Le domande di autorizzazione
Le domande per il rilascio di un'autorizzazione devono essere presentate all'autorità competente dello Stato membro interessato, che deciderà se autorizzare o meno l'attività in questione. La domanda deve contenere, in particolare, informazioni sui seguenti elementi:
Nel rispetto delle regole e delle prassi in materia di segreto commerciale e industriale, queste informazioni dovranno essere messe a disposizione delle parti interessate, cioè:
È necessario fissare scadenze adeguate per consentire a tutte le parti interessate di reagire. Il parere delle parti deve essere preso in considerazione nella procedura di autorizzazione.
Le misure amministrative e di controllo
La decisione di rilasciare o meno l'autorizzazione ad un progetto, le motivazioni e le eventuali misure per ridurre l'impatto negativo del progetto sono comunicate al pubblico e trasmesse agli altri Stati membri interessati. In base alla legislazione nazionale applicabile, gli Stati membri devono prevedere la possibilità che le parti interessate presentino ricorso contro la decisione.
Gli Stati membri sono responsabili del controllo della conformità degli impianti industriali. Fra la Commissione, gli Stati membri e le industrie interessate è organizzato periodicamente uno scambio di informazioni sulle migliori tecniche disponibili (che servono da base per determinare i valori limite di emissione). Ogni tre anni sono inoltre elaborate relazioni concernenti l'attuazione della presente direttiva.
Il regolamento (CE) n. 166/2006, che istituisce un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (PRTR), armonizza le norme riguardanti la comunicazione periodica alla Commissione delle informazioni sugli inquinanti da parte degli Stati membri.
La direttiva 2008/1/CE dal 6 gennaio 2014 è sostituita dalla direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali.
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