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Estensione del Super Green pass e nuove regole sulla quarantena

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Il 30 Dicembre 2021, in tema di misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, sono stati pubblicati contestualmente due documenti:

    • il Decreto Legge n.229 “Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria
    • la Circolare del Ministero della Salute “Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron”

Il decreto, entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, il 31/12/2021, stabilisce che dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, solo chi è in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 “rafforzate”, o “Super Green Pass” o “Green Pass Rafforzato”, cioè ottenuto a seguito del completamento del ciclo vaccinale o a seguito di guarigione dalla malattia, potrà accedere ai seguenti servizi e attività:

      • alberghi e altre strutture recettive, nonché ai servizi di ristorazione prestati all’interno degli stessi anche se riservati ai clienti ivi alloggiati;
      • sagre e fiere, convegni e congressi;
      • feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose (battesimi, comunioni, matrimoni);
      • tutti i mezzi di trasporto pubblico (treni, pullman, aerei, tram, metro, bus);
      • servizi di ristorazione all’aperto;
      • impianti di sci;
      • piscine, sport di squadra anche all’aperto (come il calcetto);
      • centri culturali, sociali e ricreativi per le attività all’aperto.

Il Decreto inoltre stabilisce che le persone che rientrano nelle seguenti categorie:

      • che hanno completato il ciclo vaccinale da non più di 120 giorni;
      • oppure sono guariti dall’infezione COVID da non più di 120 giorni;
      • oppure hanno ricevuto la dose di richiamo (booster) da non più di 120 giorni.

in caso di contatto stretto con un positivo, non dovranno più rispettare le vecchie regole sulla quarantena “precauzionale” ma potranno uscire, indossando mascherine FFP2, se in assenza di sintoni.

Qualora compaiano sintomi dovranno effettuare immediatamente un test rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-CoV-2, ripetendolo, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con il caso positivo.

A specificare quali comportamenti tenere, in caso di contatto stretto con un positivo, ci ha pensato la Circolare del Ministero della Salute che definisce nel dettaglio come gestire le quarantene e i periodi di autocontrollo secondo le nuove regole.

La circolare pertanto prevede che,  nel caso di “contatti stretti” con un positivo:

      • per i soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (ad esempio, che abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l’attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;
      • per i soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;
      • per i soggetti asintomatici che:
        • abbiano ricevuto la dose booster, oppure
        • abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti,
        • oppure siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti,

non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5.

È prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid19.

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